Detrazione fiscale 50 % – 65 %: come eseguire il versamento

I bonifici “ordinari” (cioè effettuati senza l’utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, non hanno consentito fino a oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%.

Le regole per l’effettuazione del bonifico per la detrazione, sia per il 50% che per il 65%, sono molto semplici:

  • il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del fornitore;
  • nel bonifico deve essere indicato il nominativo e codice fiscale/partita IVA del beneficiario della detrazione;
  • I pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione Irpef del 50% o del 65% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori che agiscono nell’ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo;
  • per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 50%) la causale da indicare, assieme all’intestazione più la partita iva del fornitore, è: ART. 16-BIS DPR 917 1986 e successive modifiche;
  • per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 65%) la causale da indicare, assieme all’intestazione più la partita iva del fornitore, è: detrazione 65% – RST RIF. ART. 1 L. 296 DEL 27.12.06 e succ. finanziaria 2007;
  • attenzione: i bonifici a diversi fornitori devono essere eseguiti separatamente;
  • se vi sono più soggetti che sostengono la spese per gli interventi effettuati e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate al beneficio fiscale.
  • nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di condominio, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.

 

Recentemente, comunque, l’Amministrazione finanziaria ha cambiato l’indirizzo, prevedendo che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico, bancario o postale, utilizzato per il pagamento delle spese sia stato compilato come un qualsiasi bonifico di versamento.
In tali casi, è necessario che il beneficiario dell’accredito (cioè il fornitore) attesti di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito.

 

In ogni caso, è buona regola eseguire il bonifico di versamento presso lo sportello dell’istituto di credito dove ha il conto corrente il beneficiario di detrazione, facendo domanda del modello per il bonifico della detrazione.

 

E’ importante conservare con cura gli originali delle fatture o le ricevute fiscali pagate, nonché le ricevute dei relativi bonifici bancari: in fase di dichiarazione dei redditi verranno allegate delle fotocopie, ma in caso di controlli fiscali il beneficiario della detrazione dovrà esibire i documenti originali.

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